Agriturismo in Toscana ti offre le informazioni necessarie per sapere come aprire e gestire il tuo agriturismo. Qui di seguito troverai la normativa regionale relativa alle strutture agrituristiche.
Legge Regionale n. 30 del 23-06-2003TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1. - Finalità dell'intervento.
La Regione Toscana sostiene l'agricoltura, in armonia con la politica di sviluppo rurale della Comunità europea, anche mediante la disciplina di idonee forme di turismo nella campagna, denominato agriturismo, volte a:
ARTICOLO 2. - Definizione di attività agrituristica.
Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità, esercitate dai soggetti di cui all'articolo 5, attraverso l'utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione e di complementarietà con l'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile che deve rimanere principale, secondo quanto disposto dalla presente legge. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla presente legge:
ARTICOLO 3. - Denominazione delle attività agrituristiche
Le denominazioni agriturismo o agrituristico sono riservati esclusivamente alle attività agrituristiche svolte ai sensi della presente legge.L'azienda agricola autorizzata ai sensi dell'articolo 8 a svolgere attività agrituristiche, nel caso in cui sia iscritta nel registro dei produttori biologici, ai sensi della legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici), o sia concessionaria del marchio agriqualità, di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole), puà far seguire al termine agriturismo un riferimento al marchio utilizzato.
ARTICOLO 4.-Ambito di applicazione
Nel caso in cui un'impresa agricola sia costituita da pià aziende o da pià unità tecniche economiche (UTE), le disposizioni della presente legge si applicano a ciascuna azienda o a ciascuna UTE.
TITOLO II
ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO
Capo I
Soggetti legittimati - Connessione e complementarietà delle attività agrituristiche - Principalità delle attività agricole - Autorizzazione
ARTICOLO 5.-Soggetti legittimati e addetti all'esercizio dell'agriturismo
L'esercizio dell'agriturismo à riservato agli imprenditori agricoli singoli e associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile.Gli imprenditori agricoli autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica possono definire forme di collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al fine dello svolgimento in comune delle attività agrituristiche. Tali attività devono essere sempre connesse e complementari con l'attività agricola delle singole aziende e il carattere di principalità deve essere rispettato con riferimento ad ogni singola azienda. Per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), e b), per ogni azienda valgono i limiti di ricettività previsti dagli articoli 12 e 13. Nel caso in cui la collaborazione interessi l'attività di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c) sono considerati ospiti aziendali tutti gli ospiti delle aziende agrituristiche che hanno sottoscritto gli accordi di collaborazione, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e dei requisiti di cui all'articolo 21 comma 2.Possono essere addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale i familiari, di cui all'articolo 230/bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale nonchà i lavoratori con rapporto di lavoro interinale.
ARTICOLO 6. - Connessione e complementarietà dell'attività agrituristica e principalità dell'attività agricola.
La connessione dell'attività agrituristica si realizza allorchà l'azienda agricola in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alle varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni della presente legge. La complementarietà dell'attività agrituristica si realizza congiuntamente alla principalità dell'attività agricola. La principalità dell'attività agricola si realizza quando, a scelta dell'imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni:
ARTICOLO 7. - Disciplina amministrativa.
I soggetti di cui al primo comma dell'art. 2, che intendono svolgere attività agrituristiche, devono presentare al comune, ove ha sede l'immobile, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che intendono praticare nell'anno in corso. La regione stabilisce i documenti, pareri e autorizzazioni da allegare alla domanda, fra i quali in ogni caso la documentazione dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59. Fino a quando la regione non abbia disciplinato la materia, la domanda deve essere corredata, oltre chà dalla documentazione di cui al precedente secondo comma, da:
ARTICOLO 8. - Criteri e modalità per la verifica del rapporto di connessione e complementarietà e della principalità
La connessione, la complementarietà e la principalità sono dimostrate dall'imprenditore agricolo che intende svolgere l'attività agrituristica nella relazione sull'attività agrituristica. La relazione sull'attività agrituristica à allegata alla domanda di autorizzazione di cui all'articolo 8.Qualora sussista l'obbligo di presentare il programma di miglioramento agricolo ambientale cui all'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola), la relazione sull'attività agrituristica integra tale strumento.Nella relazione sull'attività agrituristica sono indicate:
A seconda della scelta effettuata dall'imprenditore ai sensi dell'articolo 6 sono indicate le previsioni relative:
Il mantenimento dei requisiti dichiarati nella relazione à attestato dall'imprenditore agricolo con periodicità triennale mediante autocertificazione, sulla base delle indicazioni stabilite nel regolamento di attuazione.In riferimento al requisito della principalità qualora l'imprenditore agricolo ritenga necessario applicare una condizione diversa da quella scelta lo comunica al comune. Il comune acquisisce, sulla modifica proposta, il parere vincolante della provincia o della comunità montana. La nuova condizione scelta si applica anche al periodo dell'anno solare già trascorso, salvo eventuali procedimenti di accertamento pendenti. Il regolamento di attuazione elenca i documenti che dimostrano, a secondo della scelta operata dall'imprenditore, la principalità dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica e consentono di accertare il permanere di tale carattere.
ARTICOLO 9. - Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche.
Sulla base delle caratteristiche dichiarate dal titolare, in conformità alle disposizioni del regolamento di attuazione, la provincia assegna la relativa classifica alla struttura ricettiva agrituristica. L'attribuzione della classifica à obbligatoria ed à condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività agrituristiche.
Qualora si verifichino variazioni dei requisiti tali da comportare un aggiornamento del livello di classificazione, l'imprenditore agricolo dichiara tale variazione in occasione della comunicazione dei prezzi e delle attrezzature alla provincia. La provincia puà procedere in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento della provincia à trasmesso al comune e notificato all'interessato.
ARTICOLO 10. - Pubblicità dei prezzi, dei servizi e delle attrezzature
Entro il 1à ottobre di ogni anno i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica comunicano alla provincia competente i prezzi massimi che intendono praticare dal 1à gennaio dell'anno successivo, nonchà le caratteristiche delle strutture. Per le strutture con apertura stagionale invernale la decorrenza dei prezzi comunicati à anticipata al 1à dicembre dell'anno in corso. L'obbligo della comunicazione non sussiste qualora non siano intervenute variazioni nei prezzi o nelle caratteristiche della struttura, rispetto alla comunicazione precedente.à prevista la facoltà di presentare entro il 1à marzo di ogni anno una comunicazione suppletiva dei prezzi che si intendono praticare dal 1à giugno dello stesso anno, se variati in aumento.Per le strutture di nuova apertura la comunicazione à effettuata entro la data di inizio dell'attività.Le province trasmettono alla Giunta regionale l'elenco ufficiale dei prezzi comunicati dai titolari della autorizzazione nonchà i dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura ricettiva e acquisiscono i dati statistici riguardanti le strutture ricettive ed il movimento clienti, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), nonchà della legge regionale 2 settembre 1992, n. 43 (Istituzione dell'Ufficio di Statistica della Regione Toscana).
ARTICOLO 11. - Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici
I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica hanno, in particolare, i seguenti obblighi:
Capo II
Limiti e modalità d'esercizio delle attività agrituristiche
ARTICOLO 12. - Ospitalità in camere e unità abitative indipendenti.
L'ospitalità in spazi aperti à stagionale ed à svolta in aziende con estensione non inferiore a due ettari contigui di superficie agricola totale (SAT) e nel rispetto del limite massimo di ventiquattro ospiti e otto tende o altri mezzi di soggiorno autonomo, e di una densità massima di sei ospiti e due tende o altri mezzi di soggiorno autonomo, per ettaro di superficie agricola aziendale. Nei casi di frazione di ettaro, fino a cinquemila metri quadrati compresi, si arrotonda per difetto e oltre cinquemila metri quadrati per eccesso. Nei comuni il cui territorio à totalmente o anche solo parzialmente prospiciente il mare, l'ospitalità in spazi aperti puà essere autorizzata solo in zone a tale scopo individuate dallo strumento urbanistico comunale.Nei comuni diversi da quelli di cui al comma 2 le amministrazioni comunali possono prevedere, tramite lo strumento urbanistico, zone in cui l'attività di ospitalità in spazi aperti à esclusa. La stagionalità si intende riferita esclusivamente alla durata del soggiorno, a fini turistici, degli ospiti aziendali
ARTICOLO 13. - Ospitalità in spazi aperti
L'ospitalità in spazi aperti à stagionale ed à svolta in aziende con estensione non inferiore a due ettari contigui di superficie agricola totale (SAT) e nel rispetto del limite massimo di ventiquattro ospiti e otto tende o altri mezzi di soggiorno autonomo, e di una densità massima di sei ospiti e due tende o altri mezzi di soggiorno autonomo, per ettaro di superficie agricola aziendale. Nei casi di frazione di ettaro, fino a cinquemila metri quadrati compresi, si arrotonda per difetto e oltre cinquemila metri quadrati per eccesso.
Nei comuni il cui territorio à totalmente o anche solo parzialmente prospiciente il mare, l'ospitalità in spazi aperti puà essere autorizzata solo in zone a tale scopo individuate dallo strumento urbanistico comunale. Nei comuni diversi da quelli di cui al comma 2 le amministrazioni comunali possono prevedere, tramite lo strumento urbanistico, zone in cui l'attività di ospitalità in spazi aperti à esclusa.La stagionalità si intende riferita esclusivamente alla durata del soggiorno, a fini turistici, degli ospiti aziendali.
ARTICOLO 14. - Attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo riferite al mondo rurale
Le attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale, possono essere organizzate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, fermo restando il rispetto della connessione e complementarietà. Le stesse:a) sono finalizzate a una migliore conoscenza del territorio e delle tradizioni locali;b) sono previste nei programmi proposti dall'imprenditore agricolo nella relazione sull'attività agrituristica; nel caso si renda necessario modificare il programma, l'imprenditore agricolo lo comunica al comune almeno otto giorni prima dell'inizio delle attività medesime. Le attività di escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale possono essere esercitate anche non in connessione con l'attività agricola dell'azienda; in tale caso sono finalizzate esclusivamente a fornire servizi a coloro che pernottano presso l'azienda agrituristica.
ARTICOLO 15. -Somministrazione di pasti, alimenti e bevande sul posto e organizzazione di degustazioni e assaggi di prodotti aziendali
La somministrazione di pasti, alimenti e bevande, comprese quelle a carattere alcoolico e superalcoolico:
L'organizzazione di degustazioni e assaggi di prodotti:
Sono considerati prodotti aziendali i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell'azienda agricola e quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
ARTICOLO 16. - Organizzazione di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità
Le aziende agrituristiche, che hanno una propria produzione di prodotti tradizionali o di qualità certificata ai sensi della normativa vigente, possono realizzare in azienda eventi con finalità promozionali, che rientrano nelle attività di cui all'articolo 14, nel rispetto delle seguenti condizioni:
Capo III
Norme per gli interventi edilizi. Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività agrituristiche
ARTICOLO 17. - Immobili destinati all'attività agrituristica
Possono essere utilizzati per l'attività agrituristica:
Gli edifici utilizzati per l'attività agrituristica mantengono la loro destinazione d'uso a fini agricoli.
ARTICOLO 18. - Disciplina per il governo del territorio e per gli interventi edilizi
Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano gli interventi sul patrimonio edilizio rurale che devono essere realizzati utilizzando materiali costruttivi tipici e nel rispetto delle tipologie e degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi, con l'esclusione di tipologie riferibili a monolocali. Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano, inoltre, le opere e gli impianti di pertinenza ai fabbricati ad uso agrituristico e le aree per la sosta degli ospiti campeggiatori che devono essere realizzati in modo da integrarsi con l'ambiente circostante, con particolare riferimento alle sistemazioni e agli arredi esterni, alla regimazione idraulica e allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi. Gli interventi devono comunque garantire una sufficiente dotazione di acqua avente caratteristiche di potabilità.
Gli interventi consentiti per il recupero del patrimonio edilizio esistente sono quelli definiti dall'articolo 4 comma 2 della legge regionale 14 ottobre 1999 n. 52 (Nuove norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denuncie d'inizio attività edilizie- Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico- Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n.39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69) e successive modifiche.
Non à consentita la trasformazione ai fini agrituristici: degli annessi agricoli realizzati alle condizioni contenute nelle convenzioni o atti d'obbligo di cui all'articolo 5, comma 3 della legge regionale 19 febbraio 1979, n.10 (Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole) e all'articolo 4, comma 6 della l.r. 64/1995 e successive modifiche; degli edifici o di parti di essi realizzati ai sensi della l.r. 64/1995 e della l.r. 10/1979 alle condizioni contenute nelle convenzioni e negli atti unilaterali d'obbligo di cui alle stesse leggi. Agli interventi effettuati sul patrimonio edilizio con destinazione agrituristica si applica l'articolo 5 della l.r. 64/1995 e successive modifiche. Agli interventi edilizi per le attività agrituristiche si applica l'articolo 23 comma 1, lettera a) della l.r. 52/1999.Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristica e per le attrezzature e i servizi ad essa afferenti, fatta salva la realizzazione dei volumi di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 17, dei servizi igienico-sanitari, dei volumi tecnici e la realizzazione degli impianti sportivo-ricreativi secondo le norme tecniche definite nel regolamento di attuazione.Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Regolamento di attuazione dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n.13). Relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche si applicano le norme di cui all'articolo 24, comma 2 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
ARTICOLO 19. -Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza per gli alloggi agrituristici
I requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza degli alloggi agrituristici sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione, nonchà quelli previsti dal regolamento di attuazione. Nella valutazione dei requisiti strutturali e igienico-sanitari deve essere tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici. In particolare à consentito derogare ai limiti di altezza dei locali e di superficie aero-illuminante previsti dalle norme vigenti, purchà vengano garantite le condizioni minime strutturali ed igienico-sanitarie sufficienti in sede di accertamento da parte della competente autorità sanitaria, come indicato nel regolamento di attuazione. Gli alloggi agrituristici devono, comunque, essere dotati di servizi igienico-sanitari nella misura minima di uno ogni quattro persone, con l'esclusione delle strutture agrituristiche già autorizzate all'entrata in vigore della presente legge. Nell'esercizio dell'attività escursionistica, le aziende agricole ricadenti nei territori classificati montani ai sensi della normativa vigente possono fornire ospitalità, nei limiti previsti dalla presente legge, in immobili, ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri o altri percorsi di viabilità secondaria e che possiedono i requisiti per i rifugi alpini previsti dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo - L.R. 23 marzo 2000, n.42) e successive modifiche.
ARTICOLO 20. -Requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza per l'ospitalità in spazi aperti
Nello svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti nonchà quelli previsti dal regolamento d'attuazione che prevede in particolare le superfici minime e le caratteristiche delle piazzole, dei percorsi, delle sistemazioni delle aree di parcheggio e dei servizi. Nell'esercizio dell'attività di ospitalità in spazi aperti, i servizi igienico sanitari e i servizi per l'attività di lavanderia devono, comunque, essere garantiti nella misura minima di un servizio igienico-sanitario ogni sei persone e di un servizio per lavanderia ogni dodici persone, con l'esclusione delle strutture agrituristiche già autorizzate all'entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 21. -Requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche, culturali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo
Nello svolgimento dell'attività didattiche, culturali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti, nonchà quelli previsti nel regolamento d'attuazione.Per lo svolgimento delle attività didattiche, culturali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo devono, comunque, essere previsti servizi igienici nella misura minima di un servizio ogni quindici ospiti giornalieri.Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2 comma 2 lettere a), b), c), nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo le modalità applicative indicate nel regolamento di attuazione
ARTICOLO 22. -Requisiti igienico sanitari per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande
La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli art.242, 243, 247, 250, 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e successive modifiche nonchà al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), con particolare riferimento all'articolo 9. Per l'applicazione della disciplina sull'autocontrollo igienico-sanitario nelle aziende agrituristiche che svolgono attività di preparazione e di somministrazione, per la consumazione sul posto di pasti, alimenti e bevande, ivi compreso la degustazione e l'assaggio dei prodotti aziendali, nel regolamento di attuazione sono indicate procedure semplificate di autocontrollo nel rispetto della direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari. L'attività di macellazione di animali allevati in azienda à consentita, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e previa autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi della l. 283/1962 e successive modifiche, nonchà nel rispetto delle disposizioni del d.lgs.155/1997 sull'autocontrollo e delle specificazioni contenute nel regolamento di attuazione in particolare attinenti a:
Nel caso di preparazione e di somministrazione di pasti per un numero di ospiti complessivamente non superiore a dodici, per l'idoneità dei locali, compresa la cucina, à sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione. Sono fatte salve le disposizioni relative al d.lgs. 155/1997.Nelle strutture agrituristiche con un numero di posti letto autorizzati in camera non superiori a dodici à possibile autorizzare l'uso della cucina per gli ospiti laddove à disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti. La cucina deve avere le caratteristiche di cui al comma 4.
TITOLO III
VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI
ARTICOLO 23. -Vigilanza e controllo
La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge sono esercitate dai comuni, dalle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti, salvo quanto previsto al comma 2. La vigilanza e il controllo sull'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere e), f), g) nonchà l'accertamento dei requisiti inerenti la classificazione sono esercitati dalle province. Le province trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta.I comuni che hanno rilasciato autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di agriturismo, trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione, con riferimento all'anno precedente, che evidenzi l'attività di controllo svolta direttamente, dalla provincia o da altri soggetti competenti, per il rispetto delle vigenti norme, con particolare riferimento al contenuto delle autorizzazioni rilasciate, alla classificazione e a quanto disposto dall'articolo 3.
ARTICOLO 24. -Sanzioni amministrative pecuniarie
L'imprenditore agricolo che esercita, anche in forma occasionale, le attività agrituristiche, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 8, à soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il comune con propria ordinanza dispone la chiusura dell'esercizio aperto senza l'autorizzazione. L'autorizzazione non puà essere concessa all'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei dodici mesi successivi all'emissione dell'ordinanza.Chiunque utilizza le denominazioni agriturismo o agrituristico senza avere l'autorizzazione di cui all'articolo 8 in quanto privo dei requisiti soggettivi per richiederla, à soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonchà all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo. Chiunque utilizza denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agrituristico, suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti, à soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonchà all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo. L'imprenditore agricolo autorizzato a svolgere le attività agrituristiche à soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 euro nei seguenti casi:
L'imprenditore agricolo autorizzato a svolgere le attività agrituristiche à soggetto alla sanzione pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro nei seguenti casi:
Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate, qualora il soggetto nei cinque anni successivi alla commissione di una delle violazioni di cui al presente articolo, per la quale non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ne commetta un'altra della stessa indole. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono applicate dal comune e i relativi proventi sono da esso direttamente introitati. Le sanzioni di cui al comma 5 sono applicate dalla provincia e i relativi proventi sono da essa direttamente introitati.Sono fatte salve le sanzioni previste dal regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) nonchà, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti.
ARTICOLO 25. -Sospensione e revoca dell'autorizzazione
Qualora sia accertata la violazione dei limiti di recettività autorizzati oltre alla sanzione pecuniaria, l'autorizzazione all'esercizio à sospesa per un periodo da uno a trenta giorni. In caso di reiterazione delle violazioni, come indicato dall'articolo 24 comma 6, oltre al raddoppio della sanzione amministrativa, si applica la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a trenta giorni.Qualora venga meno uno o pià dei requisiti oggettivi in base ai quali à stata concessa l'autorizzazione, il comune fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi pià gravi il comune sospende fino a tale termine l'autorizzazione all'esercizio. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il comune revoca l'autorizzazione, previo parere della provincia o della comunità montana. L'autorizzazione à altresà revocata nei seguenti casi: a) qualora venga meno uno o pià dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività agrituristica;
b) qualora l'interessato non abbia iniziato l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione per l'inizio dell'attività stessa, o abbia sospeso l'attività senza darne comunicazione al comune.I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all'articolo 19 commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art.1 della L. 22.7.1975, n.382) e successive modifiche.I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati alla provincia o alla comunità montana per l'eventuale revoca delle provvidenze concesse ed il recupero delle somme erogate.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORI E ABROGATIVE
ARTICOLO 26. -Disposizioni per la rivitalizzazione delle zone montane e svantaggiate e per l'agevolazione di attività agrituristiche di ridotte dimensioni
1. I comuni possono individuare aree montane e aree territoriali caratterizzate da particolari condizioni di svantaggio socio-economico e da carenza di esercizi per la ristorazione, entro le quali, in immobili situati all'interno del fondo aziendale à consentita la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, prevalentemente a base di prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso le aziende agricole locali e aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali, fino ad un massimo di trenta coperti a pasto, indipendentemente dall'esercizio delle altre attività agrituristiche, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 2 della l. 283/1962.
Nel regolamento di attuazione sono determinate specifiche condizioni di agevolazione ai fini dell'applicazione della principalità dell'attività agricola:
Le condizioni di agevolazione di cui al comma 2 non si applicano alle aziende che superano limiti di ricettività di cui all'articolo 12.
ARTICOLO 27. -Archivio regionale delle aziende agrituristiche
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione, comunicandolo, almeno quindici giorni prima dell'approvazione stessa, alla commissione consiliare competente.
Il regolamento d'attuazione disciplina in particolare:
ARTICOLO 28. -Archivio regionale delle aziende agrituristiche
Ai fini dell'istituzione dell'archivio regionale delle aziende agrituristiche, i comuni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmettono alla Giunta regionale e, per conoscenza, alla provincia competente per territorio un elenco riassuntivo delle autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno precedente.
ARTICOLO 29. -Incentivi finanziari
Alle imprese agricole singole o associate che esercitano l'attività agrituristica si applicano le norme di incentivazione finanziaria previste dalle vigenti leggi di finanziamento nel settore agricolo.
ARTICOLO 30. -Monitoraggio e valutazione
Entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione comprendente tra l'altro:
Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione e da tale data à abrogata la legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76 (Disciplina delle attività agrituristiche) e successive modifiche.Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di cui al comma 1, i quali si concludono a norma della disciplina previgente. Il sesto capoverso della lettera f) del comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio) à sostituito dal seguente: "- varianti per l'applicazione della disciplina regionale delle attività agrituristiche".
Formula Finale: La presente legge à pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.Firenze, 23 giugno 2003 La presente legge à stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 18.06.2003.
Legge Regionale n. 27 del 28-05-2004Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1 Modifica dell'articolo 5 della l.r. 30/2003
Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche della Toscana) à sostituito dal seguente:
"2. Gli imprenditori agricoli autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica possono definire forme di collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al fine dello svolgimento in comune delle attività agrituristiche. Tali attività devono essere sempre connesse e complementari con l'attività agricola delle singole aziende e il carattere di principalità deve essere rispettato con riferimento ad ogni singola azienda. Per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), per ogni azienda valgono i limiti di ricettività previsti dagli articoli 12 e 13. Nel caso in cui la collaborazione interessi l'attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), sono considerati ospiti aziendali tutti gli ospiti delle aziende agrituristiche che hanno sottoscritto gli accordi di collaborazione, nel rispetto dei limiti di recettività stabiliti nell'autorizzazione comunale, delle vigenti norme igienico-sanitarie e dei requisiti di cui all'articolo 21, comma 2."
ARTICOLO 2
Modifica dell'articolo 12 della l.r. 30/2003
Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 30/2003 à sostituito dal seguente:
"1. L'attività di ospitalità à stagionale ed à svolta negli immobili di cui all'articolo 17 e nel rispetto del limite massimo di trenta posti letto in camere o in unità abitative o utilizzando entrambe le soluzioni. L'attività di ospitalità oltre il limite di trenta posti letto puà essere svolta, salvo contraria disposizione degli strumenti urbanistici comunali e comunque entro il limite massimo di quaranta posti letto, esclusivamente mediante l'utilizzo di unità abitative indipendenti."
ARTICOLO 3
Modifica dell'articolo 18 della l.r. 30/2003
La lettera a) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 30/2003 à sostituita dalla seguente:
"a) degli edifici, o di parti di essi, e degli annessi agricoli realizzati alle condizioni contenute nelle convenzioni o negli atti d'obbligo di cui all'articolo 5, comma 3 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 (Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole) ed all'articolo 4, comma 6, della l.r. 64/1995 per il periodo di validità delle stesse convenzioni e atti d'obbligo;" La lettera b) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 30/2003 à sostituita dalla seguente:"b) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r 10/1979, nonchà di quelli costruiti ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11, della l.r. 64/1995."
ARTICOLO 4
Modifica dell'articolo 27 della l.r. 30/2003
Il comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 30/2003 à sostituito dal seguente:
"1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione."
Formula Finale: La presente legge à pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 28 maggio 2004
La presente legge à stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 25.05.2004.