Guida all'apertura di un agriturismo

Agriturismo in Toscana ti offre le informazioni necessarie per sapere come aprire e gestire il tuo agriturismo. Qui di seguito troverai le informazioni e la noramtiva sia regionale che nazionale relativa alle strutture agrituristiche.

Definizione di agriturismo

Per aprire un agriturismo occorre definire che cosa sia e quali criteri debba assolvere un agriturismo. L'articolo 2 della legge quadro sull'agriturismo 730/1985 definisce l'agriturismo come "ogni attività di ricezione e ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli [...] attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali". Cià significa che la coltivazione puà essere indifferentemente portata avanti in proprio o tramite personale dipendente, ma à comunque necessario possedere terreni agricoli coltivati che forniscano un reddito agricolo. È un imprenditore agricolo "Colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle attività connesse" (art. 2135, I comma, del Codice civile). Solo chi soddisfa tale condizione puà assumere la titolarità dell'impresa agrituristica, come persona fisica, in società con altri o come cooperativa, potendo poi avvalersi dei familiari come collaboratori o assumere dipendenti.

Le attività agrituristiche

Le attività che si possono svolgere sono quelle di ricezione e di ospitalità esercitate attraverso l'utilizzazione della propria azienda.
Rientrano tra tali attività:

  • dare stagionalmente alloggio, per soggiorno, in appositi locali aziendali a cià adibiti (generalmente le leggi regionali fissano ad un minimo di 60 giorni il periodo obbligatorio di apertura degli agriturismo).

  • ospitare stagionalmente, in spazi aperti, turisti campeggiatori dotati di tende o altro mezzo di soggiorno autonomo, con un massimo di 6 tende e 12 ospiti, per aziende aventi una superficie di almeno 2 ettari e situate in zone montane e svantaggiate; nelle zone diverse, l'ospitalità in spazi aperti à consentita solo in quelle individuate dai Comuni.

  • organizzare a favore degli ospiti attività didattiche, culturali e ricreative nell'ambito dell'azienda, purchà tipiche dell'ambiente rurale, ed in connessione con le attività agricole aziendali;

  • somministrare agli ospiti aziendali per la consumazione sul posto, pasti, alimenti e bevande ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, nei limiti e con le modalità della normativa vigente in materia, costituiti prevalentemente da prodotti dell'azienda o comunque da prodotti tipici regionali.

La legge Nazionale prevede tra le attività agrituristiche anche quella di ristorazione, purchà ricavati prevalentemente da materie prime dell'azienda. Sono in ogni caso consentiti la degustazione e l'assaggio dei prodotti aziendali.

Le leggi

La legge nazionale 5 dicembre 1985 n. 730 ha definito l'agriturismo come attività di ricezione ed ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione e valorizzazione della propria azienda, stabilisce, inoltre, le finalità e l'attività dell'agriturismo in Italia dettando i principi generali. Sulla base di tali principi e in armonia con l'autonomia legislativa, ogni regione, o provincia autonoma, ha emanato proprie disposizioni di legge.

Le leggi: